CIVITAVECCHIA – Clamorose novità legate alla Frasca: il terreno del campeggio non poteva essere venduto a privati. Un fatto importante, frutto di una storia che affonda le sue radici all’epoca della giunta Cozzolino. Negli anni scorsi il Comune di Civitavecchia si rivolse al Tribunale per vedere dichiarata la nullità del contratto di compravendita e cessione di cubatura, stipulato tra l’Arsial, e la Campeggiatori Pineta La Frasca. Un lungo iter che portò successivamente a un giudizio di primo grado negativo per il Comune e la successiva amministrazione comunale guidata da Tedesco. Due assessori tuttavia non accettarono il verdetto. Si tratta di Leonardo Roscioni e Manuel Magliani, che immediatamente presentarono ricorso. Oggi la I Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma dà sostanzialmente ragione al Pincio: il terreno su cui sorge il campeggio non poteva essere venduto a privati. Buona parte della controversia ruota attorno all’articolo 8 del Regolamento della Regione Lazio 7/2009 (Trasferimento a titolo oneroso). “I beni immobili di pubblico interesse, di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere trasferiti a titolo oneroso ad enti ovvero ad organismi di diritto pubblico con le modalità di cui all'articolo 7, commi 8 e 9. Il prezzo di stima può essere ridotto in presenza di rilevante interesse pubblico sino al 50% così come stabilito dall'articolo 540 del regolamento regionale 6 febbraio 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)”.La Corte dei Conti a questo punto osserva che l’articolo 8 è integrativo della normativa primaria, ovvero l’articolo art 23 L. R. Lazio pone un limite soggettivo alla alienabilità dei beni individuati all’art 2 del Regolamento, che tradotto significa che non può essere trasferita la proprietà degli stessi a soggetti che non siano enti ovvero organismi di diritto pubblico, a titolo con oneroso e con riversamento dei proventi alla Regione nella misura integrale, poi ridotta al 50% dal 2020.

“Ciò non vieta che detti immobili potessero o possano essere dati in concessione a soggetti privati e che essi possano avere varie forme di utilizzo, fermo restando il diritto dominicale in capo soggetti di diritto pubblico. La destinazione o l’utilizzo fatto nel tempo di tali beni - si legge nell’atto - non vale a modificare la qualitas rei , che resta pur sempre di notevole interesse pubblico. E’ pertanto fuorviante il ragionamento per cui quell’utilizzo, legittimo o meno che fosse, rispettoso o meno dei vincoli esistenti, abbia fatto perdere all’area la sua qualità, che resta immutata e limita sul piano soggettivo l’alienabilità dello stesso. Va pertanto dichiarata la nullità della compravendita de qua ex art 1418 c.c.., vertendosi in una ipotesi di nullità per inalienabilità del bene a soggetto privato. Per questa ragione, in riforma dell’impugnata sentenza, la Corte ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita e cessione di cubature del 28 marzo 2014, stipulato tra Arsial e Campeggiatori La Frasca”.

Adesso il campeggio torna all’Arsial che potrà così curarne nel più ampio progetto di riqualificazione della frasca la sua integrazione e la sua fruibilità nell’ambito di una gestione fra gli enti coinvolti del monumento naturale. Sul tavolo rimangono tuttavia settecento mila euro, versati da chi aveva deciso di comprare. Ci sarà da capire in che modo gli effetti della sentenza incideranno sull’acquisto fatto precedentemente.