PHOTO
a cura del Dottore Commercialista Francesco Perugini
Siamo alle porte dell’entrata in vigore della riforma dello sport. Tante sono le novità, soprattutto per quanto concerne l’inquadramento dei compensi dei tecnici, degli atleti, dei custodi ed altri manutentori e delle co.co. di carattere amministrativo-gestionale.
Cerchiamo di delineare e delimitare il nuovo inquadramento degli “sportivi” alla luce della riforma dello sport; riforma che presenta ancora molti dubbi ed incertezze e saranno probabili, o quantomeno auspicabili, nuovi interventi da parte degli organi competenti.
Ricordiamo che l’inquadramento degli “sportivi” è riconducile (ma sino a venerdì 30 giugno) al combinato disposto degli artt. 67 e 69 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi). Semplificando, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sono esenti da imposta sino al raggiungimento della soglia di euro diecimila annuale per percettore. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
La riforma dello sport abroga tale norma; pertanto i compensi sportivi, per come applicati e conosciuti fino ad oggi, non esisteranno più. La riforma dello sport prevede una integrale riforma del lavoro sportivo. È considerato lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.
È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
La riforma prevede la possibilità che i regolamenti degli enti affiliati stabiliscono quali ulteriori mansioni possano essere aggiunte all’elenco sopracitato, ma solo nel presupposto che le mansioni siano necessarie e funzionali per lo svolgimento dell’attività sportiva. Ci si riferisce ai custodi, addetti alle pulizie, giardinieri, manutentori etc, per ora esclusi e per i quali occorrerà attendere l’adozione di specifici regolamenti da parte degli enti o federazioni sportive.
Per le co.co. di carattere amministrativo-gestionale è prevista una specifica disciplina; ai fini previdenziali e tributari sarà, però, possibile applicare le medesime agevolazioni previste per i rapporti di lavoro sportivo e di seguito illustrate.
Disciplina specifica è, altresì, prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e per i direttori di gara che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.
Per quanto concerne l’area del dilettantismo, la riforma prevede che il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Debbono ricorrere, però, alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo con apertura di p.iva, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Presumibilmente la forma che sarà quella che verrà adottata dalle associazioni sportive sarà quella oggetto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15mila. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15mila, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Sotto l’aspetto previdenziale e contributivo, la riforma prevede che sono imponibili ai fini previdenziali i compensi percepiti al superamento della soglia di euro 5mila annui. Fino al 31.12.2027 la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta è ridotta del 50% dell’imponibile contributivo.
La riforma pertanto individua due soglie si esenzione: la prima pari ad euro 5mila annui al di sotto della quale i compensi non saranno oggetto di imposizione previdenziale e fiscale; la seconda, compresa tra euro 5mila ed euro 15mila, che prevede l’assoggettamento solo all’obbligo contributivo.
Con l’instaurazione del rapporto di lavoro, sono previsti anche degli obblighi dichiarativi. L'associazione destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego.
La tenuta del libro unico sul lavoro è adempiuta in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Inoltre non vi è obbligo di emissione della busta-paga per i compensi annuali di importo non superiore ad euro 15mila annui; il lavoratore sportivo dovrà però rilasciare autocertificazione attestante all’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni rese nell’anno solare.
Acconto alla figura del “co.co sportivo” vi è la figura del volontario, introdotta dal decreto correttivo e che sostituisce l’amatore.
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Inoltre, le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Associazioni chiamate a difendersi da una riforma che le penalizza
di ALESSIO ALESSI
Una riforma nata per cambiare tutto, ma che alla fine, forse, cambierà poco. Si sa, l’Italia è un paese che ben si adatta ai cambiamenti, e lo fa semplicemente non cambiando nulla, o cambiando poco. D’altronde come dare torto a chi troverà le solite scorciatoie per non dover avere una ghigliottina fiscale sulla testa. Basti pensare che allo stato attuale delle cose, almeno fino a sabato, quasi tutte le associazioni sportive dilettantistiche sono considerate un’oasi felice. A torto da una parte, ma a ragione dall’altra se si considera che permettono di fare sport a tanti ragazzi con una semplice quota mensile che si aggira intorno ai 50 euro o poco più. È vero che Asd, Ssd ecc.. in teoria non sono a scopo di lucro, ma in pratica tante persone vivono, anche in termini economici, di sport. Con l’entrata in vigore del decreto 2023, nonostante tutte le agevolazioni, le associazioni, abituate ad un esborso pari a zero, si troveranno costrette a pagare dei contributi e di conseguenza anche a cambiare il loro business plan, visto che in fin dei conti sono delle piccole aziende che devono far quadrare i conti. Una riforma, quindi, che tutela giustamente i lavoratori e ovviamente anche lo stato, ma chi fa sport come riuscirà a rimanere in positivo? L’unica strada, se escludiamo le scorciatoie al limite o anche oltre la legalità, rimane alzare i prezzi. E allora la domanda è un’altra. Gli utenti, ossia coloro che vogliono fare sport, cittadini o figli di cittadini di un Paese in crisi ormai da anni, avranno la possibilità di pagare rette e mensili maggiorati? Stiamo andando incontro alla morte dello sport o i navigati manager sportivi troveranno una soluzione a tutto ciò? Chissà, lo scopriremo solo vivendo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA