CIVITAVECCHIA - Approvato nel  Consiglio Comunale di mercoledì il “Regolamento Comunale per la Disciplina dell’attività  degli artisti di Strada” redatto dall’Ufficio Politiche Giovanili. Il documento specifica  la definizione della figura dell’artista e le norme per l’esercizio delle attività.

Nella categoria degli artisti di strada rientrano le seguenti professionalità: suonatore, cantante, cantastorie, giocoliere, saltimbanco, mangiafuoco, fachiro, madonnaro, mimo, clown, ritrattista, burattinaio, astrologo. Le richieste per esercitare l’arte di strada devono pervenire tra i sette giorni e i tre giorni prima della data della rappresentazione all’ufficio preposto della Polizia Locale, insieme al modulo di autorizzazione nel quale devono essere indicate:  dimensioni della superficie occupata, l’individuazione dettagliata della località e l’ora di inizio e di termine della rappresentazione. 

Costituiscono motivi per la negazione della richiesta: l’autorizzazione di un’altra attività nello stesso giorno e nella stessa ora nel raggio di 50 metri, o 10 in caso di zone pedonali; la non disponibilità dell’area per lavori stradali o altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti o manifestazioni la cui contemporaneità è palesemente incompatibile; l’impedimento al libero accesso alle attività commerciali limitrofe; la presenza di pericolo o intralcio per la circolazione causati dalla stessa attività.

Salvo deroghe, il limite stabilito per un’esibizione è di tre ore consecutive per non più di quattro volte al mese in una stessa località, termine che indica sia l’area per la quale è stata concessa l’autorizzazione sia le sue immediate vicinanze in un raggio di 10 mt. È consentito l’uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria, purché le emissioni sonore non risultino eccessive. Il compenso per l’esibizione sarà determinato solo dalla libera e spontanea offerta dello spettatore.

Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l’area dell’esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento. Non rientrano invece nella categoria dell’arte di strada l’esposizione e vendita di stampe e quadri e le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere, soprammobili o simili). In ogni caso è vietato l’esercizio di più di un’attività.

Diverse le norme per i ritrattisti che dovranno presentare la domanda per l’autorizzazione in carta legale direttamente al Sindaco. La richiesta dovrà contenere: generalità, cittadinanza, codice fiscale, la residenza e l’eventuale domicilio o dimora dell’artista, tutte le località ove sono previste le postazioni indicate in ordine di preferenza, la dichiarazione di possesso del permesso di soggiorno o la ricevuta rilasciata dalla Questura per i cittadini extracomunitari o comunitari con relativa documentazione, la dichiarazione di non svolgimento di altra attività, autonoma o alle dipendenze a tempo indeterminato con orario full time e la dichiarazione di impegno a rendere noto immediatamente al Comune ogni cambiamento delle situazioni dichiarate. Sulla domanda dovrà poi essere indicato l’indirizzo presso il quale il richiedente desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni, con l’indicazione del numero di avviamento postale e del numero telefonico. Allegati alla domanda dovranno essere presentate le fotocopie di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità e la quella del documento con data di inizio attività. Per i ritrattisti la durata della concessione di suolo pubblico, per un’area massima di  mq. 2.50 (mt. 1, 5 x mt 2), ha la durata di un anno solare ed è rinnovabile per l’anno successivo su domanda che va presentata entro il 30 novembre. L’atto di concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità. Per quanto riguarda il compenso, dovrà essere stabilito prima dell’inizio dell’opera, mentre ritrattisti e i caricaturisti che offrono un servizio valutabile al termine dell’esecuzione dovranno esporre il testo “Pagherà solo ad opera eseguita se sarà di sua soddisfazione” redatto in italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese.



F.B.