CIVITAVECCHIA – Scatta da oggi, e sarà in vigore fino al 30 settembre prossimo, l’ordinanza a firma del sindaco Ernesto Tedesco per la prevenzione degli incendi boschivi che sarà applicata anche in tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali fino a fine ottobre. L’obiettivo è quello di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale. 

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Inoltre è fatto divieto fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Previste anche prescrizioni per proprietari, affittuari e conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione di aree boscate e terreni in genere, proprietari di terreni in genere e di attività turistiche e ricettive e alle aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti. Ad esempio i proprietari di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

La vigilanza è affidata agli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, alla Polizia Locale nonché a tutti gli Enti territoriali preposti. Per quanto riguarda le sanzioni, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dall’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.