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Il Tar accoglie il ricorso di Bd Solar Acquapendente annullando il provvedimento con cui la Regione Lazio aveva respinto l'istanza di autorizzazione per un impianto agrivoltaico da oltre 8 MWp da realizzare in località Carbonarola, Vallone e Carbonara, nel comune di Acquapendente.
La terza sezione del tribunale regionale amministrativo ha quindi annullato i limiti alle rinnovabili imposti dalla Regione Lazio con la delibera del 2023 per effetto della quale, la società si era vista dichiarare “irricevibile” la richiesta di Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale).
Con quella delibera la giunta regionale ha imposto limiti rigidi allo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili nelle province “sature” quali quella di Viterbo dove si concentra 78 per cento della potenza autorizzata in tutto il Lazio. A sostegno della Regione, il Comune di Acquapendente e la Provincia si erano costituiti in giudizio, ritenendo necessario tutelare il territorio già fortemente interessato da impianti energetici.
Il Tar però ha ritenuto che quella delibera, pur motivata dalla necessità di riequilibrare la distribuzione territoriale degli impianti Fer, abbia di fatto introdotto una moratoria sui nuovi progetti in provincia di Viterbo, in violazione della normativa statale che vieta espressamente sospensioni e blocchi generalizzati in assenza di una specifica pianificazione delle aree.
Secondo i giudici, la Regione avrebbe potuto programmare con criteri di proporzionalità e sussidiarietà ma non vietare aprioristicamente l’apertura di procedimenti autorizzativi, impedendo così la valutazione concreta dei singoli progetti.
Il Tar specifica infatti che: “alle Regioni naturalmente non è impedita l’introduzione di criteri di proporzionalità e sussidiarietà volti allo sviluppo armonico degli interventi in materia sul territorio regionale, restando fermo, tuttavia, che i singoli procedimenti vanno definiti in seguito a una puntuale istruttoria procedimentale, nell’ambito della quale, anche sulla base delle valutazioni compiute a monte negli atti di programmazione, potranno trovare adeguata considerazione le istanze di tutela delle matrici paesaggistiche e ambientali che vengano in rilievo”.
Una decisione questa che va nel segno completamente opposto di quella della quinta sezione del Tar riguardante tre parchi eolici a Tuscania che ha invece ritenuto legittima la delibera regionale. In quella occasione il tribunale ha sostenuto che il provvedimento fosse un atto di indirizzo programmatico, volto a garantire uno sviluppo armonico delle energie rinnovabili sul territorio senza configurare un divieto assoluto.