di TONI MORETTI



CERVETERI - Dalla relazione dei periti nominati dalla Procura di Civitavecchia a seguito dell’esposto presentato da quel giovane che era impegnato in uno studio del territorio, certo Lamberto Ramazzotti che otto mesi dopo si candida al consiglio comunale, salta fuori, in maniera inequivocabile, che tra le tante manchevolezze mancava l’approvazione della perimetrazione da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, una omissione che rendeva nullo ed illegittimo quanto in quell’area operato. Ma per riuscire a dare un senso logico e cronologico agli avvenimenti e soprattutto per tentare di capire cosa, quali atti, quali omissioni, quali responsabilità hanno portato nel tempo la vicenda ad ingarbugliarsi, partiamo da dove tutto cominciò.  

Era il due di marzo del 1960, quando la società Ostilia presentava domanda di lottizzazione per complessivi 170 ettari in località Campo di Mare, nel comune di Cerveteri. Già il 20 settembre del medesimo anno, il Comune suddetto, adottava il programma di fabbricazione e le correlate norme tecniche di attuazione stabilendo per la zona di Campo di Mare una disciplina che tenesse conto della lottizzazione proposta dalla società Ostilia. 

Il 10 maggio del 1961, più o meno un anno dopo, il Comune approva il progetto di lottizzazione dando atto nelle premesse della delibera che la lottizzazione era stata recepita nel programma di fabbricazione, contestualmente sottoscriveva la convenzione di lottizzazione inserendo questa zona come edificabile senza tenere conto dello stato giuridico della stessa. 

Nel 1963, il Comune di Cerveteri approvava un atto con il quale, la società Ostilia, si obbligava a versare trenta milioni di lire all’Amministrazione comunale ed a realizzare le opere necessarie al comprensorio, ivi compresa la rete fognaria. 

Il cinque ottobre del 1964, il Comune adottava il PRG, che per la zona Campo di Mare, dettava prescrizioni diverse da quelle incluse nel programma di fabbricazione e recepite nella convenzione di lottizzazione. Il quattro ottobre di tre anni dopo, però, nel 1967, il Consiglio comunale, sostituiva il PRG adottato. Nel corso del 1971 e cioè nei mesi di aprile, maggio e giugno, il Comune rilasciava alla società Ostilia 82 licenze edilizie, cioè permessi a costruire, i cui lavori sono iniziati nei termini nonostante l’entrata in vigore della legge 765/67 la famosa legge ponte che apportava  modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. 

Fu una nota dell’Assessorato regionale che segnalava la non conformità dei titoli edilizi alle norme vigenti al momento del loro rilascio, che indusse il Comune ad ordinare la sospensione dei lavori, il 31 agosto del 1972 e a procedere alla revoca delle 82 licenze il 28 settembre dello stesso anno, motivando il provvedimento  sul rilievo che, con la deliberazione comunale di approvazione del piano di lottizzazione non era stato anche approvata alcuna normativa relativa alla edificazione sui singoli lotti per cui in effetto di norme approvate a termine dell’articolo otto della citata legge Ponte, in quanto dovevano trovare applicazione le restrizioni imposte dall’articolo 17 della stessa legge, ossia il rispetto del valore 0,10mc/mq come massimo volume realizzabile. E’ a questo punto che inizia un rimpallo di ricorsi in sede amministrativa che ingarbugliano notevolmente la questione creando l’effetto paralisi. La società Ostilia impugna la revoca delle licenze davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e successivamente, in appello, davanti al Consiglio di Stato.

Le sentenze dei due organi di giustizia amministrativa, che esamineremo nel dettaglio, hanno ritenuto corretta la revoca comunale dei titoli edilizi, fondata sulla violazione dei limiti di edificabilità disposti dalla legge Ponte applicabili nella specie in assenza di strumenti urbanistici, è intervenuta dopo un brevissimo lasso di tempo dal rilascio di detti titoli quando i lavori, sebbene avviati, erano ancora allo stato iniziale. La conseguenza fu che le edificazioni, cui l’Ostilia aveva dato equalmente seguito, nonostante la revoca, sono state effettuate in carenza di titolo abilitativo perchè revocato sin dal 1972.  

Vedremo quanto il pronunciamento dei due organismi di giustizia amministrativa, sarà incisivo ed in quali termini per questo caso che tiene la città col fiato sospeso da anni in uno stato di immobilismo che sembra perpetuo. 

(2 - Segue)