di FABIO PAPARELLA



LADISPOLI - La questione camping travalica ormai i confini di Ladispoli e diventa argomento di dibattito anche in Regione Lazio.Dopo l’interrogazione a risposta immediata numero 558 presentata il 25 gennaio 2017 dal consigliere regionale Daniele Sabatini (Cuori Italiani), cui l’assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità Michele Civita aveva risposto durante la seduta di consiglio regionale del primo febbraio 2017, ora lo stesso consigliere Sabatini ne ha presentata un’altra sempre sulla situazione urbanistica relativa alle strutture ricettive all’aria aperta che insistono sul territorio di Ladispoli.

In questa nuova interrogazione, presentata il 10 febbraio, il consigliere chiede al presidente Zingaretti e all’assessore Civita «se la Regione Lazio ritenga giusto invitare il Comune ad adempiere entro un congruo termine per poi commissariare ad acta il Comune di Ladispoli ai sensi del comma 6 art 3 della L.R. 14/2011 in conformità dell’art. 49 dello statuto ovvero quale altro intenda adottare per salvaguardare i 3 camping in premessa e di conseguenza tutto l’indotto che porterebbero all’intero Comune».

L’interrogazione era stata messa all’ordine del giorno della seduta di consiglio regionale dell’altro ieri, mercoledì 15 febbraio, ma il punto è stato rinviato alla prossima seduta. 



I tre camping in oggetto sono “Camping Queen”, “Camping La Torretta” in località Piane di Torre Flavia e il “Camping Riviera” in località Palo Laziale. 

Il reato ambientale in corso di accertamento da parte della Guardia di Finanza, si legge nell’interrogazione, «riguarderebbe soltanto ed esclusivamente le aree sosta che insistono su un’area di protezione speciale (ZPS) sita più a nord».

Mentre queste tre strutture rientrerebbero nella casistica di esclusione della legge regionale 14/2011 riguardante proprio la “disciplina delle strutture turistiche ricettive all’aria aperte”.  La stessa legge prevede, all’art.3 comma 1, che “ai fini della ricognizione e del successivo inserimento negli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente organo comunale, con propria deliberazione, perimetra le strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 30/1974”. 



Inoltre all’articolo 3 comma 2 lettera e) prevede che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni debbano (ndr) procedere alla variazione degli strumenti urbanistici vigenti per l’inserimento delle strutture ricognite di cui alla lettera a) che siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici stessi, ma conformi alle norme paesaggistiche, ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro”.

Per quanto riguarda i tre camping la perimetrazione sarebbe stata fatta da una delibera del 2012 che riporta in allegato la ricognizione delle attività ricettive all’aria aperta con l’esatto posizionamento sul territorio. Sempre nel 2012 un’altra delibera della giunta comunale ha autorizzato i competenti uffici comunali a consentire l’esercizio provvisorio.



Dunque le attività sarebbero dovute essere inserite nel piano regolatore vigente attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi, cosa che queste attività avrebbero chiesto al comune nel dicembre 2016. «Le conferenze – si legge nell’interrogazione-  devono essere indette, ai sensi di legge, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta non sono mai state convocate e le docunmentazioni in possesso al comune di Ladispoli non sono mai state pubblicate in biolazione al comma 3 dell’art.3 della L.R. 14/2011».

Le attività, dunque, riporta l’interrogazione, «hanno richiesto l’attivazione della Regione Lazio per la nomina di un commissario ad acta in surroga” del comune, vista la presunta inadempienza dello stesso. Tale possibilità è prevista esplicitamente dal comma 6 dell’art. 3 della stessa Legge Regionale 14/2011: «Qualora i comuni non adempiano agli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva in conformità all’articolo 49 dello Statuto, previo invito a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta».